di Aldo Ferrara e Felice Besostri (*)

La cronaca ci consegna la notizia di una salva di ricorsi ai TAR da parte di alcune centinaia di sanitari dislocati in Aziende Ospedaliere e/o sanitarie del Veneto, Lombardia, Liguria, Calabria. Siamo dunque tornati alle Curve Vax e NoVax ? Speriamo di no, anche se nessuno si risparmia per evitare un inutile bagno di inchiostro.

ATTO I

Legge 44/2021, un tocco di magia autoritaria

L’obbligo vaccinale nasce dal Decreto Legge 44/21 che all’art. 4 dichiara che tale obiettivo di salute pubblica consiste nel“…fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”… È legge dello Stato votata da un Parlamento e quindi nulla da dire? Beh, se ci è consentito dall’art.21 Cost. (Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione …”) possiamo almeno commentare.

Parafrasando Von Clausewitz, “la Politica Sanitaria è troppo importante per lasciarla ai politici”. E l’attuale politica sanitaria è figlia troppo spesso delle deduzioni collettive dei media alla caccia dell’ultima, spesso non veritiera, notizia, di voci e notizie non certificate dal mondo scientifico. Dalle pagine di questo sito-rivista avvertimmo, in tempi non sospetti, del ruolo negativo giuocato dai media sulla comunicazione in tema di SARS-2 che, chissà perché, anche i documenti ufficiali definiscono Covid, prendendo appunto in prestito un luogo comune mediatico.

  1. Già da questa tribuna avvertimmo che non esistevano certezze nella sicurezza longitudinale, ossia a distanza, dei vaccini in preparazione, con una fase IV clinica molto, troppo breve e senza logiche conferme nel tempo ( studio longitudinale).

  2. Più volte avvertimmo la necessità di una protezione antitrombo-aggregativa come l’acido acetil-salicico o mediante farmaci che avessero attività antiaggregante; i casi avversi che si sono verificati sono testimoniati dall’AIFA.

  3. È dunque venuta meno una sorveglianza scientifica: questa è affidata solo a epidemiologi, che non hanno sufficiente esperienza clinica per poter affrontare dette questioni.

  4. Nasce la polemica dunque non dentro i laboratori o le corsie ma dentro i tribunali con dovizia di ricorsi in cui c’è tutto tranne la versione scientifica dei fatti discussi.

Da cittadini corretti, i Medici e i Clinici iscritti all’Ordine professionale sono – siamo – tutti tenuti all’obbedienza che però riserva anche un diritto di tribuna in virtù dell’art.21 della Costituzione, un diritto costituzionale fondamentale, dello stesso rango dell’art. 32 Cost. cui ci stiamo riferendo in questa sede.

Il teorema è il seguente: l’art.32 impone la salvaguardia della salute e recita: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, ergo mette sullo stesso piano giuridico e di diritto soggettivo, sia la collettività, sia i suoi singoli componenti.

Nell’interesse della collettività, il singolo (medico) ha l’obbligo di tutela. Ma non scrive “mediante vaccinazione”.

B) Nel 2008 è intervenuta la legge definita Testo Unico per la prevenzione nei posti di lavoro (L.81/2008) che all’Art. 2 comma 1 punto q così richiama la valutazione dei rischi: q) “valutazione dei rischi”: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Di qui l’obbligo del datore di lavoro a tracciare ogni sforzo per una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute.

E all’art 279 capo III, comma 1, punto a indica “la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;

All’art.286 sexies, comma 1 si legge “…importanza dell’immunizzazione, vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci.

Dunque già si accenna, e in epoca “sospetta” (il 2008, dopo SARS-1, dopo l’influenza suina e l’influenza aviaria) all’efficacia della vaccinazione, quando, e ora lo si sa bene, con l’esplosione della patologia suina (2009), furono allestiti ben 24 milioni di dosi di vaccino anti H1N1 il cui utilizzo fu poi limitato residuando 10 milioni di dosi ( 8 dalle Regioni e 2.4 mln ai Paesi in via di sviluppo, con una spesa pari a €184.800.000 [cfr Senato della Repubblica – Interrogazione a risposta immediata Vaccini per prevenzione dell’influenza A (H1N1): costo, criteri di scelta dell’azienda farmaceutica e condizioni contrattuali 7 aprile 2010 seduta n. 356, XV Legislatura].

Giustamente il legislatore del 2008 insisteva sulla asseverata efficacia del vaccino, su esperienze cliniche accertate, su elementi bio-statistici ed epidemiologici affatto certi, come è avvenuto per la poliomielite, il carbonchio, il morbillo, la varicella.

Passano due legislature, cambiano i decisori politici, e arriva una decretazione del tutto diversa nel tenore dalle precedenti, DL 44/2021 che all’art. 4, comma 1, primo periodo recita con tono imperioso: “…Obbligo di vaccinazione: i soggetti obbligati sono tenuti a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, salvo che in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel qual caso la vaccinazione può essere omessa o differita” (art. 4, comma 1, primo periodo).

Si passa cioè alla politica decisoria irrevocabile, senza contraddittorio, senza sufficienti e accertate basi scientifiche e quindi autoritaria e non autorevole. L’obbligo è stato trasformato in prescrizione generale e astratta che, per apparire minimamente ragionevole, dovrebbe quantomeno essere commisurata a una valutazione epidemiologica condotta in concreto e caso per caso da parte delle ASL locali, magari in collaborazione con il Medico competente aziendale.

Non solo, ma è stato decretato un obbligo ad personas senza considerare che altri Gruppi lavorativi dovrebbero rientrare nell’obbligo come statuito dal T.U. 81/2008 sulla tutela dei lavoratori. Indicare solo una o alcune categorie all’obbligo vaccinale dà il segno di incertezza: o c’è reale necessità, e allora vale per tutti, nessuno escluso, o altrimenti si segna il percorso della navigazione a vista.

ATTO II

La manleva

Si pone in rilievo una discrepanza. Il Consenso informato che ciascuno deve (o dovrebbe) firmare all’atto della vaccinazione solleva da ogni responsabilità l’esecutore materiale della vaccinazione ma sembra sia applicabile anche a chi ha imposto la vaccinazione e soprattutto alla Ditta che ha fornito il vaccino. Questo rientra nella distinzione tra chi è obbligato come alcune categorie lavorative e chi non lo è. Dunque si pone una differenziazione tra cittadini, e ci sembra che si leda il principio della parità di trattamento dei cittadini (art. 3 della Costituzione). E tutto questo non è mai avvenuto per altre vaccinazioni, come quella anti-polio, assai più grave: tanto da richiedere l’obbligatorietà.

Ora, firmando quel consenso informato si solleva chiunque dalla responsabilità e difficilmente si avrà, in caso di danno da vaccino, indennizzo alcuno. Questo è previsto da due Leggi, la L.210/92 e sue integrazioni (legge n. 238 del 25 luglio 1997, legge n. 362 del 14 ottobre 1999) – Il soggetto danneggiato percepisce un assegno bimestrale per tutta la vita con importi che variano da un massimo di 7.533/anno a un minimo di 6.581/anno – e infine la legge n. 229 del 29 ottobre 2005, con la quale è stato introdotto un ulteriore indennizzo, notevolmente superiore rispetto a quello previsto dalla legge n. 210/92, al quale si somma, ed è corrisposto “per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa” (art. 1, legge 229/2005). Pertanto queste due leggi dimostrano che: 1. il danno è riconoscibile e riconosciuto; 2. il danno è risarcibile; 3. il danno è evitabile con maggiori accortezze operative. Perché non applicare i medesimi concetti alla vaccinazione di massa attuale?

Ma per fare presto stiamo facendo male. In molte città la vaccinazione si può prenotare in farmacia. Molti che hanno utilizzato questa modalità e hanno richiesto la presenza di un medico per eventuale effetto avverso immediato non hanno ricevuto risposte in merito e pertanto potrebbero essere indotti a desistere.

Se la vaccinazione fosse obbligatoria per tutti non ci sarebbe nessuna necessità del consenso informato. Sarebbe un obbligo di legge, punto. Ma è la differenziazione indiscriminata senza opportune correzioni che fa specie. Una sorta di differenziazioni tra classi di cittadini.

Nessun medico in scienza e coscienza potrebbe rifiutare una vaccinazione sicura e consolidata. Tuttavia questa vaccinazione di massa, indiscriminata con poche possibilità di screening dei soggetti a rischio vaccinazione, con un supporto di un CTS in cui non ci sono Clinici ma Epidemiologici, ben lontani dalla clinica nella loro forma mentis, è una vaccinazione atipica che richiede criteri diversi da quelli standard. Tuttavia va detto che anche i medici hanno la loro età in anagrafe e spesso sono impossibilitati da altre comorbidità a vaccinarsi. Questa “militarizzazione” mostra le sue pecche e impedire a un medico di fare il suo lavoro appare eccessivo. Allora militarizzino anche le altre categorie a rischio!

ATTO III

Il caso riguarda migliaia di cittadini che si recano in sedi diverse della propria di residenza per vacanze, per motivi di lavoro e per altri motivi, ad esempio ricongiungimento, insomma i migranti estivi che come dice il sacro TG1 “in movimento milioni di vacanzieri” non sapendo che tra questi ci sono sani lavoratori stagionali, estivi e quant’altro. Ah i media!

ATTO IV

Come funzionano i vaccini?

I vaccini sono tutti dedicati alla stimolazione di anticorpi verso la proteina Spike, il rostro di aggancio del virus. Alcuni sono a Rna modificato e altri a vettore virale attenuato.

Per i primi, il piccolo segmento di mRNA del virus è inserito all’interno di microscopiche vescicole lipidiche che, fondendosi con le cellule umane, lo conducono all’interno della cellula. Qui, il segmento di mRNA virale avvia la produzione temporanea delle proteine Spike che, riconosciute come estranee, stimolano la risposta immunitaria, con l’attivazione dei linfociti e la produzione di anticorpi. Per i secondi a vettore virale si utilizzano gli adenovirus per fare arrivare all’interno delle cellule umane il frammento di DNA che contiene le istruzioni per produrre la proteina Spike presente sulla superficie del virus del COVID-19. Gli adenovirus utilizzati come trasportatori sono stati resi incapaci di replicarsi e quindi non possono diffondersi nell’organismo.

ATTO IV

Sono davvero efficaci?

Leggiamo i resoconti dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco). A proposito dell’impiego di Vaxzevria cosi recita: “L’Agenzia Italiana del Farmaco aggiorna gli operatori sanitari sui punti emersi dalla valutazione del rischio di insorgenza di sindrome da perdita capillare dopo vaccinazione:

Nei primi giorni successivi alla vaccinazione con Vaxzevria, sono stati segnalati casi molto rari di sindrome da perdita capillare (CLS). In alcuni casi era presente una storia clinica di CLS. È stato riportato un caso con esito fatale.

Vaxzevria è attualmente controindicato nei soggetti che in precedenza hanno presentato episodi di CLS”.

A questi effetti collaterali, comunque sufficientemente rari, va associato il concetto base: quanto sono efficaci? E l’AIFA risponde così. “Complessivamente l’efficacia vaccinale di Vaxzevria è risultata pari al 59,5% nel prevenire la malattia sintomatica. Nei partecipanti che presentavano una o più comorbilità, l’efficacia del vaccino è stata molto simile (58,3%).”

Dunque nulla che rimandi al già citato T.U. 81/2008 artt.2, 279, 286.

La relativamente scarsa efficacia di questi vaccini porta dunque alla conclusione che per ottenere una maggiore produzione anticorpale finiremo per fare tre dosi.

Ma la domanda è: poiché il sistema immunitario è come le impronte digitali e differisce individualmente, è anche possibile che un soggetto potrebbe non produrre, quali che siano le stimolazioni vaccinali, un titolo anticorpale efficace. Logica scientifica e clinica impone che ogni persona sia valutata nel suo tasso anticorpale e che al medico spetti la decisione se insistere o meno.

Quanto al resto, nessuno parla di trattamento terapeutico, utilizzo dei MAb etc. Il SARS-2 si può curare nei casi non gravissimi che richiedono ospedalizzazione. Molti nuclei familiari sono stati curati con successo in home-care con trattamenti usuali, non invasivi e perfettamente tollerati fino alla guarigione completa. Poi c’è la questione genetica. Ne parla spesso il nostro massimo genetista, Giuseppe Novelli. Ci sono soggetti che, senza altre patologie, tendono ad ammalarsi seriamente. Non godono di una prima difesa che è l’interferone e vanno valutati caso per caso. Il trattamento con Monoclonali (MAB) è il futuro ma sembra che le incentivazioni alla ricerca siano poche.

IN CONCLUSIONE

Il virus è curabile, tranne in una percentuale bassa di casi che vanno ospedalizzati per un monitoraggio dei dati vitali e minima in pochi soggetti da terapia semi- o intensiva. Sulla utilità dei vaccini nessun dubbio ma su questi anti-SARS-2 abbiamo bisogno di conferme. I soggetti devono essere monitorati per verificare la reale loro capacità anticorpale. Si dirà: è una vaccinazione di massa e non si può fare. Noi replichiamo: la Clinica è Clinica e va sì rispettata, ogni malato è un caso a sé. La medicina di base sta mostrando in questo momento e su questo argomento le sue enormi difficoltà.

Quanto alla distribuzione di vaccini per età, ci sono probabilità di incorrere in piccole reazioni avverse con tutti i vaccini (sopore, dolenzia alla parte, astenia) o reazioni iperergiche più serie o patologie dell’endotelio, riconosciute queste dall’AIFA. Prevederle srebbe come leggere nella palla di vetro, tuttavia qualcosa si può fare e un indizio lo abbiamo già dato: prima di vaccinarsi, il controllo del quadro immunoglobulinico ci offre molte informazioni: IgG, IgM danno il quadro complessivo di compatibilità con la vaccinazione.

Dunque emerge un quadro complessivo difficile, sia nell’interpretazione, sia nella possibile accettazione delle perplessità. Tuttavia se riportare argomentazioni scientifiche nel teatro giudiziario appare una soluzione possibile, questa non è certo la migliore. Nella nostra visione non c’è spazio per ricorsi collettivi, perché è il singolo individuo che, avendone buoni motivi, può opporsi all’obbligo vaccinale poiché ha il diritto di pretendere che si tenga conto della sua condizione specifica.

Attendiamo dal Presidente del Consiglio una parola di buon senso, non solo giuridico ma anche amministrativo, atta a dirimere la confusione attuale. Basterebbe avere la forza scientifica e politica per richiedere un obbligo vaccinale erga omnes. Ma ve ne sono le condizioni?

(*) Aldo Ferrara è Professore f.r. di Malattie dell’Apparato Respiratorio e Fisiopatologia Respiratoria nelle Università di Milano e Siena.

Felice Besostri è Avvocato amministrativista, già Senatore nella XIII Legislatura

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